D.P.R. 633/1972
Art. 61 — Pagamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici d…
Art. 61. Pagamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel primo comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se e' proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.
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- D.lgs 471/12 — Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di iautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 61, comma 1.
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