Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 633/1972Art. 61
D.P.R. 633/1972

Art. 61 — Pagamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici d…

ELI /it/dpr/1972/10/26/633/art/61parte di D.P.R. 633/1972
Art. 61. Pagamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel primo comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se e' proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 633/1972 · fonte Normattiva ↗

← Art. 60 Art. 62 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.