D.P.R. 633/1972
Art. 54 — Rettifica delle dichiarazioni L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiar…
Art. 54. Rettifica delle dichiarazioni L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con le dichiarazioni mensili o trimestrali e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto fra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'art. 51. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere anche alla rettifica delle dichiarazioni mensili o trimestrali, a norma dei commi precedenti, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 203/09 — Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tribuautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n. 195/L, relativo alla G.U. 2/12/2005, n. 281), ha disposto (con l'art. 2, comma 12) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 54.
Modifica · 2
- D.L. 203/09 — Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tribuautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n. 195/L, relativo alla G.U. 2/12/2005, n. 281), ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 2-bi…
- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L G.U. 11/08/2006, n. 186) ha disposto (con l'art. 35, comma 2) la modifca dell'art. 54, comma 3.
Inserisce · 1
- D.lgs 241/07 — Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazautoritativoha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) l'introduzione dell'art. 54-bis.
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