D.P.R. 633/1972
Art. 51 — Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto Gli uffici dell'imposta sul valore aggiun…
Art. 51. Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto alla autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati notizie e chiarimenti o per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, rilevanti a fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati entro un termine non inferiore a quindici giorni, questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e le aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto centrale di statistica e per gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
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