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D.P.R. 633/1972

Art. 25 — Registrazione degli acquisti Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette dog…

ELI /it/dpr/1972/10/26/633/art/25parte di D.P.R. 633/1972
Art. 25. Registrazione degli acquisti Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle da lui emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro quindici giorni dalla data in cui ne e' venuto in possesso. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti per aliquote. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.

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