D.P.R. 633/1972
Art. 25 — Registrazione degli acquisti Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette dog…
Art. 25. Registrazione degli acquisti Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle da lui emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro quindici giorni dalla data in cui ne e' venuto in possesso. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti per aliquote. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
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- D.L. 50/04 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti terrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 2, commi 2 e 2-bis) la modifica dell'art. 25, comma 1.
- D.L. 119/10 — Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00151)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n.293), ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 1; (con l'art. 13, comma…
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