Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 748/1972Art. 74
D.P.R. 748/1972

Art. 74 — Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/74parte di D.P.R. 748/1972
Art. 74. (Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali) Con il decreto previsto dal comma quarto dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvedera' alla riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato che sara' stabilita successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 748/1972 · fonte Normattiva ↗

← Art. 73 Art. 75 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.