D.P.R. 748/1972
Art. 66 — Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975
Art. 66. (Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975) Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 24 del presente decreto. Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337, salvo quanto previsto al successivo comma. Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente superiore e' conferita, per meta' secondo il turno di anzianita' e per meta' mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianita' alla data dello scrutinio.
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