D.P.R. 748/1972
Art. 6 — Funzioni dei primi dirigenti
Art. 6. (Funzioni dei primi dirigenti) I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano, o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'art. 6.
Modifica · 1
- D.lgs 387/10 — Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14 relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art.6.
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