D.P.R. 748/1972
Art. 51 — Qualifiche
Art. 51. (Qualifiche) Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente art. 1, le seguenti: direttore aggiunto di divisione, o equiparata; direttore di sezione, o equiparata; consigliere, o equiparata. Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali; ove a queste si acceda da piu' ruoli organici i posti disponibili sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 748/1972 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.