Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 748/1972Art. 49
D.P.R. 748/1972

Art. 49 — Effetti delle nuove retribuzioni

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/49parte di D.P.R. 748/1972
Art. 49. (Effetti delle nuove retribuzioni) Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 47 sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilita', dell'indennita' di buona uscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'assegno alimentare. Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi nulla e' innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvedera' in materia, ai sensi del successivo art. 73.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 748/1972 · fonte Normattiva ↗

← Art. 48 Art. 50 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.