D.P.R. 748/1972
Art. 33 — Dirigenti del Ministero dell'interno
Art. 33. (Dirigenti del Ministero dell'interno) In sostituzione dell'art. 19 del presente decreto, ai prefetti di 1ª classe, ai prefetti ed ai dirigenti generali e dirigenti superiori della pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 237, 238 e 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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