D.P.R. 748/1972
Art. 14 — Competenza propria e delegata
Art. 14. (Competenza propria e delegata) Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono attribuzioni diverse e competenze maggiori per i dirigenti delle varie qualifiche. Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i dirigenti esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal Ministro o, con la sua approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico. E' ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici, previo conforme parere del consiglio di amministrazione. I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n.14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30), ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'art. 1…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 14.
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