D.P.R. 18/1967
Art. 98 — Commissioni di avanzamento
Art. 98. (Commissioni di avanzamento) Le Commissioni di avanzamento sono costituite come segue: a) per la carriera diplomatica, di quattro funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe in servizio al Ministero o all'estero. Di essi almeno uno deve rivestire il grado di ambasciatore e non meno di due devono essere in servizio all'estero. Non possono essere membri della Commissione di avanzamento i funzionari indicati negli articoli 4, 16 e 18; b) per la carriera direttiva amministrativa, di un Ministro plenipotenziario di I classe, di un Ministro plenipotenziario di II classe e di due funzionari della carriera direttiva amministrativa con grado di ispettore generale capo o di ispettore generale; c) per le carriere di concetto, di un Ministro plenipotenziario di II classe o equiparato e di tre funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato; d) per la carriera esecutiva, di un consigliere di Ambasciata o equiparato e di tre funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di Legazione o equiparato. I membri delle Commissioni sono nominati ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri su designazione del Consiglio di amministrazione; essi non possono far parte della stessa Commissione piu' di una volta nel corso dello stesso triennio. Qualora durante l'anno uno dei membri delle Commissioni di avanzamento cessi dal servizio o non possa comunque esercitare le funzioni affidategli, viene nominato per il residuo periodo altro membro. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, puo' essere invitato dalle Commissioni di avanzamento a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi. Un funzionario diplomatico, un funzionario della carriera direttiva amministrativa, un impiegato della carriera del personale di cancelleria o un impiegato della carriera degli assistenti commerciali a seconda che le promozioni riguardino l'una o l'altra carriera, un impiegato della carriera esecutiva fanno parte, con facolta' di voto, rispettivamente delle Commissioni di cui alle lettere a), b), c) e d). Essi sono nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni anno su designazione del Consiglio di amministrazione. Si applicano le disposizioni del secondo comma. Il direttore generale del personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, ai lavori delle Commissioni. Per le Commissioni di cui alle lettere c) e d) il direttore generale del personale puo' delegare un funzionario della Direzione generale di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato. Un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione o equiparato, in servizio presso la Direzione generale del personale, esercita le funzioni di segretario di ciascuna Commissione. Salvo quanto previsto dalla lettera a) del primo comma, i componenti delle Commissioni di avanzamento sono scelti tra il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale.
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