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D.P.R. 18/1967

Art. 93 — Carriere, ruoli e qualifiche speciali

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/93parte di D.P.R. 18/1967
Art. 93. (Carriere, ruoli e qualifiche speciali) Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sono: diplomatica; direttiva amministrativa; del personale di cancelleria; degli assistenti commerciali; esecutiva; ausiliaria; ausiliaria tecnica. I ruoli e le qualifiche speciali del personale dell'Amministrazione degli affari esteri addetto all'espletamento di particolari attivita' o compiti tecnici sono: sopraintendente all'archivio storico ed esperti nella ricerca storico-diplomatica; direttore della biblioteca e bibliotecari; esperti in lingue estere; esperti in crittografia; ingegneri-architetti; interpreti; periti tecnici; proto e vice proto; assistenti alla vigilanza; operai. Fermo il disposto dell'art. 139 primo comma, il personale indicato nel precedente comma presta servizio presso l'Amministrazione centrale, salvo incarichi speciali che rendano necessario il temporaneo invio in missione all'estero. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri esercita le funzioni inerenti al grado o alla qualifica rivestiti e alla carriera o ruolo cui appartiene. Fermo restando quanto stabilito per i funzionari della carriera diplomatica dall'art. 101, il personale puo', per esigenze di servizio, essere incaricato temporaneamente di mansioni di altro grado o qualifica della stessa carriera o ruolo. Il personale di concetto, esecutivo e ausiliario in servizio all'estero che, promosso, si trovi ad occupare un posto non corrispondente a quello previsto per la nuova qualifica puo' continuare ad occupare il posto stesso per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio. Al personale in servizio all'estero possono essere affidate altre funzioni o mansioni in aggiunta a quelle inerenti al posto di organico ricoperto, purche' proprie del grado o della qualifica e della carriera o ruolo di appartenenza. Al predetto personale, qualunque sia la carriera o ruolo di appartenenza, possono essere altresi' affidati temporaneamente, in rapporto a particolari esigenze di servizio, anche compiti diversi dalle funzioni o mansioni inerenti al posto di organico cui e' assegnato. Le carriere, i ruoli e le qualifiche speciali non contemplati nel presente decreto sono soppressi.

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