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D.P.R. 18/1967

Art. 90 — Personale direttivo e docente

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/90parte di D.P.R. 18/1967
Art. 90. (Personale direttivo e docente) Al direttore dell'istituto diplomatico spetta una indennita' mensile da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di nomina. Gli incaricati dell'insegnamento nei corsi annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 89 ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle universita'; per corsi di minore durata la retribuzione e' fissata di concerto con il Ministro per il tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico. Le indennita' e i compensi stabiliti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza.

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