D.P.R. 18/1967
Art. 80 — Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri
Art. 80. (Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri) Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri e' istituita una Commissione consultiva. Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la Commissione: esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari all'Amministrazione; esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione generale del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale; propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame; suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione; propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria; studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito; esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame. La Commissione e' composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, del direttore generale del personale, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle antichita' e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale. Il presidente della Commissione e' sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale. Allorche' sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettivita', partecipa alle sedute un rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali o un rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79. La Commissione e' nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento puo' apportare modifiche alla composizione della Commissione.
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