D.P.R. 18/1967
Art. 78 — Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile
Art. 78. (Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile) In caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o all'impiegato che lo sostituisce ai sensi degli articoli 41 e 48. In caso di assenza o di impedimento del funzionario della carriera direttiva amministrativa e in caso di assenza o di impedimento del cancelliere contabile le relative attribuzioni possono essere affidate, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio, rispettivamente a funzionario e impiegato di ruolo che assume con l'incarico le responsabilita' relative.
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