D.P.R. 18/1967
Art. 73 — Contabilita' degli uffici consolari di II categoria
Art. 73. (Contabilita' degli uffici consolari di II categoria) I Consoli generali e i Consoli di II categoria rendono il conto e versano l'importo dei diritti percepiti, nonche' di ogni altra eventuale entrata, alla Missione diplomatica da cui dipendono. Alla Missione stessa rendono il conto delle spese che possono essere ammesse a rimborso. Ai medesimi adempimenti di cui al comma precedente sono tenuti i vice consoli e gli agenti consolari di II categoria nei confronti della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipendono e, qualora dipendano da altro ufficio di II categoria, nei riguardi della Missione diplomatica. La Missione diplomatica o l'ufficio consolare di I categoria sopra indicati controllano i conti e li trasmettono al Ministero con il visto di approvazione o con le proprie osservazioni. I capi degli uffici consolari di II categoria, in relazione alle attribuzioni esercitate, sono responsabili dell'applicazione della tariffa consolare; delle operazioni di riscossione; della custodia delle marche consolari, dei passaporti e degli altri valori loro affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai sensi del comma precedente, nonche' dei depositi di pertinenza di terzi.
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