D.P.R. 18/1967
Art. 71 — Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria
Art. 71. (Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria) Tutte le spese per il mantenimento e il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria sono a carico dello Stato, comprese in particolare le spese di cancelleria, di pulizia, di energia e di riscaldamento. Sono abrogate le norme che pongono parzialmente o totalmente a carico dei titolari o dei reggenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria le spese di cui al comma precedente.
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