D.P.R. 18/1967
Art. 64 — Finalita' del fondo
Art. 64. (Finalita' del fondo) Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui all'art. 66 per le quali gia' figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, e' istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato "versamento al fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari", con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
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