D.P.R. 18/1967
Art. 58 — Rinvio
Art. 58. (Rinvio) Le scuole e gli altri istituti educativi e culturali all'estero restano disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni. Essi dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.
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