D.P.R. 18/1967
Art. 55 — Immunita
Art. 55. (Immunita) I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale. Alle immunita', privilegi e prerogative non puo' farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.
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