D.P.R. 18/1967
Art. 5 — Segretario generale
Art. 5. (Segretario generale) Il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nell'attivita' volta ad assicurare il coordinamento e la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione. Per l'espletamento delle sue funzioni il Segretario generale si avvale di particolari servizi la cui composizione e i cui compiti sono fissati con il decreto di cui all'art. 25.
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