D.P.R. 18/1967
Art. 49 — Reggenza degli uffici consolari di II categoria
Art. 49. (Reggenza degli uffici consolari di II categoria) In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il Console onorario dipende puo', qualora ne ravvisi la necessita', incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, un funzionario o un impiegato di ruolo. Nel caso previsto dal primo comma e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.
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