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D.P.R. 18/1967

Art. 49 — Reggenza degli uffici consolari di II categoria

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/49parte di D.P.R. 18/1967
Art. 49. (Reggenza degli uffici consolari di II categoria) In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il Console onorario dipende puo', qualora ne ravvisi la necessita', incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, un funzionario o un impiegato di ruolo. Nel caso previsto dal primo comma e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.

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