Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 39
D.P.R. 18/1967

Art. 39 — Funzioni consolari della Missione diplomatica

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/39parte di D.P.R. 18/1967
Art. 39. (Funzioni consolari della Missione diplomatica) La Missione diplomatica, in mancanza di un ufficio consolare in loco, esercita anche le funzioni di ufficio consolare. L'esercizio di tali funzioni si estende al territorio dello Stato di accreditamento che non sia compreso nella circoscrizione di uffici consolari. Le funzioni di ufficio consolare sono altresi' esercitate temporaneamente dalla Missione diplomatica su disposizione del Ministero o nel caso in cui uffici consolari dipendenti siano nell'impossibilita' di funzionare. In tale ultimo caso la Missione diplomatica informa immediatamente il Ministero. Quando l'entita' dell'attivita' consolare lo richieda puo' essere istituita nell'ambito della Missione diplomatica una Cancelleria consolare. Nei riguardi di essa, il capo della Missione diplomatica ha la facolta' di avocare la trattazione di singole questioni assumendone la relativa responsabilita'. In caso di assenza o di impedimento del funzionario preposto alla Cancelleria consolare, il capo della Missione diplomatica designa chi debba eventualmente sostituirlo. L'istituzione e la soppressione di una Cancelleria consolare sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 38 Art. 40 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.