D.P.R. 18/1967
Art. 34 — Destinazioni e accreditamenti
Art. 34. (Destinazioni e accreditamenti) I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio. Salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro. La destinazione, il trasferimento e il richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali sono disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, fatta eccezione per i funzionari non specializzati in materia commerciale che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di servizio previsti dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 107. I nominativi di questi ultimi sono previamente comunicati al Ministero del commercio con l'estero. La notifica alle autorita' del Paese in cui presta servizio il personale all'estero e' effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.
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Modifica · 1
- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 34, comma 3.
Abroga · 1
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