Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 31
D.P.R. 18/1967

Art. 31 — Composizione e organizzazione degli uffici all'estero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/31parte di D.P.R. 18/1967
Art. 31. (Composizione e organizzazione degli uffici all'estero) La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e' svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. Al servizio di un ufficio all'estero e' adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea. E' vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 30 Art. 32 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.