Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 255
D.P.R. 18/1967

Art. 255 — Qualifica transitoria di assistente tecnico per il servizio corrieri

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/255parte di D.P.R. 18/1967
Art. 255. (Qualifica transitoria di assistente tecnico per il servizio corrieri) Per l'organizzazione del nucleo corrieri e' istituita la qualifica transitoria di assistente tecnico per il servizio corrieri, cui e' attribuito il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670. La qualifica, da conferirsi una volta sola entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa o, purche' fornito di diploma di laurea, ad un impiegato della carriera di cancelleria, rispettivamente di grado o qualifica corrispondente all'ex coefficiente 500, sempre che abbiano prestato servizio presso l'ufficio corrieri del Ministero per non meno di sei anni e, presso gli uffici all'estero per non meno di quindici anni.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 254 Art. 256 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.