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D.P.R. 18/1967

Art. 252 — Organico della carriera ausiliaria

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/252parte di D.P.R. 18/1967
Art. 252. (Organico della carriera ausiliaria) L'organico definitivo della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7, colonna A, entrera' in vigore quando il contingente complessivo degli impiegati appartenenti alla carriera stessa e degli impiegati subalterni rimasti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si sara' ridotto, a seguito di cessazione dal servizio, fino a corrispondere alla dotazione complessiva dell'organico suddetto. Fino all'entrata in vigore dell'organico suddetto si applica l'organico transitorio di cui alla stessa tabella, colonna B. Al momento dell'entrata in vigore dell'organico definitivo di cui alla tabella 7, il personale che non occupa posti di cui all'art. 251 e che risulti in eccedenza alle dotazioni organiche definitive, e' considerato in soprannumero. Tale soprannumero sara' riassorbito nei modi di legge. Nella qualifica iniziale della carriera esecutiva resta scoperto un numero di posti pari alla differenza fra l'organico transitorio e la dotazione organica definitiva della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7. I posti cosi' tenuti scoperti nella carriera esecutiva sono utilizzabili in corrispondenza della graduale riduzione del numero dei posti dell'organico transitorio della carriera ausiliaria.

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