D.P.R. 18/1967
Art. 223 — Inquadramento di personale incaricato della I direzione di uffici consolari
Art. 223. (Inquadramento di personale incaricato della I direzione di uffici consolari) Le persone estranee all'Amministrazione che, alla data del 14 agosto 1965, abbiano diretto in modo lodevole per almeno quindici anni complessivamente uffici consolari di I categoria possono essere inquadrate a domanda nel grado di ispettore amministrativo della carriera direttiva amministrativa, entro il limite dei posti in soprannumero di cui all'art. 248. Le domande per ottenere l'inquadramento debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli inquadramenti hanno luogo in base alla qualita' del servizio prestato, su deliberazione del Consiglio di amministrazione che stabilisce l'ordine di graduatoria fra gli aspiranti. Il servizio prestato precedentemente alla nomina in ruolo e' riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.
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