D.P.R. 18/1967
Art. 220 — (Inquadramento nei ruoli organici di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre …
Art. 220. (Inquadramento nei ruoli organici di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496) Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti alle carriere dei cancellieri, degli assistenti commerciali ed esecutiva dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei ruoli organici delle rispettive carriere e sono iscritti nella qualifica corrispondente a quella rivestita, al posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica stessa, conservando l'anzianita' medesima e quella di carriera. Nel caso che gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti abbiano pari anzianita' di qualifica degli impiegati gia' iscritti nel ruolo organico vengono iscritti dopo di questi.
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