D.P.R. 18/1967
Art. 217 — Graduale applicazione di norme
Art. 217. (Graduale applicazione di norme) All'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 83 e 85 l'Amministrazione procedera' gradualmente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. L'istituzione dei posti di cui all'art. 33, secondo comma, avra' luogo via via che l'Amministrazione disponga del necessario personale. L'assegnazione agli uffici all'estero di impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili ai sensi del primo comma dell'art. 76 ha luogo gradualmente in relazione alle disponibilita' di personale della carriera stessa idoneo a svolgere le predette mansioni. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 120, terzo comma, e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, l'aliquota massima degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e' stabilita con decreto del Ministro.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.