D.P.R. 18/1967
Art. 215 — Reggenza degli uffici all'estero
Art. 215. (Reggenza degli uffici all'estero) Per dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la reggenza di un ufficio all'estero, di cui al primo comma degli articoli 41 e 48, e' assunta, salvo diversa determinazione ministeriale, dal funzionario diplomatico piu' elevato in grado proveniente dalla carriera diplomatico-consolare e, in mancanza, dal funzionario diplomatico piu' elevato in grado proveniente dalle altre carriere a ordinamento speciale.
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