D.P.R. 18/1967
Art. 206 — Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero
Art. 206. (Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero) Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per se', per i familiari a carico e per i domestici di cui all'art. 197 al pagamento, a norma del titolo II, delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.
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