D.P.R. 18/1967
Art. 203 — Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione
Art. 203. (Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione) Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri cui siano conferite, con le forme previste dall'art. 36, le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero trattamento che il presente decreto stabilisce per i funzionari diplomatici preposti alle rappresentanze stesse. Alle persone predette non compete la retribuzione spettante per l'interno al personale di ruolo. Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete: a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte; b) se occupano un posto ai sensi dell'art. 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte, ad esclusione di quello previsto dall'art. 176, nonche' dall'art. 208; c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208. Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle persone estranee all'Amministrazione dello Stato e' stabilita dal Ministero degli affari esteri secondo criteri concordati con il Ministero del tesoro. Alle persone indicate alle lettere a) e b) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 84. Le disposizioni dell'art. 211 si applicano al personale indicato nel presente articolo che abbia diritto alla assistenza ENPAS.
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