Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 190
D.P.R. 18/1967

Art. 190 — Viaggi di trasferimento

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/190parte di D.P.R. 18/1967
Art. 190. (Viaggi di trasferimento) Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di trasferimento, al trattamento di cui ai successivi articoli. Per viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 189 Art. 191 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.