D.P.R. 18/1967
Art. 190 — Viaggi di trasferimento
Art. 190. (Viaggi di trasferimento) Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di trasferimento, al trattamento di cui ai successivi articoli. Per viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero.
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