D.P.R. 18/1967
Art. 19 — Coordinamento
Art. 19. (Coordinamento) La funzione di coordinamento e' diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e continuita' nella trattazione degli affari tra gli uffici dell'Amministrazione centrale, tra le rappresentanze all'estero nonche' fra i primi e le seconde. La funzione di coordinamento, fermo il disposto dell'art. 5, e' svolta, in connessione con le funzioni ad essi attribuite, dai direttori generali e dai capi dei Servizi, nonche' dai loro immediati collaboratori. Possono essere istituiti nell'ambito del Ministero appositi Comitati di coordinamento per questioni relative a Paesi o ad aree geografiche, ad Enti ed Organizzazioni internazionali, a particolari materie o a specifici settori di attivita'. Il regolamento istituisce i Comitati che devono provvedere ad esigenze di carattere permanente; gli altri Comitati sono istituiti con decreto del Ministro. Con decreto del Ministro e' altresi' stabilita la composizione dei Comitati.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.