D.P.R. 18/1967
Art. 183 — Trattamento economico durante il congedo straordinario
Art. 183. (Trattamento economico durante il congedo straordinario) Durante i periodi di congedo straordinario per infermita' o per gravidanza e puerperio l'indennita' personale e' corrisposta per intero durante il primo mese e con la riduzione del 20% durante il restante periodo. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per gli impiegati civili dello Stato la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
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