D.P.R. 18/1967
Art. 179 — Provvidenze scolastiche
Art. 179. (Provvidenze scolastiche) Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che studino in Italia o che frequentino all'estero, in localita' diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta e' accordato, a domanda, un contributo mensile di ventimila lire per ogni figlio in eta' compresa fra i dieci e i diciotto anni e di trentamila lire per ogni figlio in eta' compresa fra i diciannove e i ventisei anni. Il contributo non spetta al personale di grado superiore a consigliere di Legazione o equiparato salvo che presti servizio in sedi particolarmente disagiate. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi seguiti con continuita'.
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- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 179, comma 3.
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