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D.P.R. 18/1967

Art. 179 — Provvidenze scolastiche

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/179parte di D.P.R. 18/1967
Art. 179. (Provvidenze scolastiche) Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che studino in Italia o che frequentino all'estero, in localita' diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta e' accordato, a domanda, un contributo mensile di ventimila lire per ogni figlio in eta' compresa fra i dieci e i diciotto anni e di trentamila lire per ogni figlio in eta' compresa fra i diciannove e i ventisei anni. Il contributo non spetta al personale di grado superiore a consigliere di Legazione o equiparato salvo che presti servizio in sedi particolarmente disagiate. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi seguiti con continuita'.

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