D.P.R. 18/1967
Art. 177 — Residenze di servizio
Art. 177. (Residenze di servizio) I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se', per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennita' personale. I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.
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- L. 183/11 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 177, comma 2.
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