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D.P.R. 18/1967

Art. 171 — Indennita' di servizio all'estero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/171parte di D.P.R. 18/1967
Art. 171. (Indennita' di servizio all'estero) L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella 19; b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti; differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. In relazione alle speciali finalita' dell'indennita' di servizio all'estero, i coefficienti sono fissati: 1) sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo Monetario Internazionale e locali, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile; 2) tenuto conto, tra l'altro: delle necessita' di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo a determinate esigenze delle singole sedi; delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali disagi della sede; del costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi; del corso dei cambi.

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