D.P.R. 18/1967
Art. 169 — Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria
Art. 169. (Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria) Il Ministro puo', per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano gia' appartenuto alla carriera diplomatica. L'incarico e' conferito per un periodo non superiore a tre anni e puo' essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico e' in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro. Si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143 e 148.
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