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D.P.R. 18/1967

Art. 167 — Concorsi per l'ammissione ai ruoli organici

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/167parte di D.P.R. 18/1967
Art. 167. (Concorsi per l'ammissione ai ruoli organici) Gli impiegati a contratto possono accedere, mediante concorsi per titoli ed esami loro riservati, alle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri. I concorsi sono banditi ogni qualvolta lo siano i corrispondenti concorsi ordinari e per non meno di un decimo dei posti previsti per questi ultimi. Sono ammessi ai concorsi gli impiegati di cittadinanza italiana che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', che siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione alle carriere a cui aspirano e che abbiano compiuto cinque anni di servizio continuativo e lodevole svolgendo mansioni analoghe o superiori a quelle delle carriere per cui concorrono. Il giudizio sulla qualita' del servizio e sulla natura delle mansioni e' espresso dal Consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti del capo dell'ufficio e degli altri elementi di cui esso disponga. Il Consiglio di amministrazione si esprime altresi' sull'equipollenza dei titoli di studio stranieri. Si applica il quarto comma dell'art. 94. Il regolamento stabilisce altresi' le norme relative alle sedi dove possono svolgersi le prove. Al personale a contratto che entra nei ruoli dello Stato e' valutato a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le norme in vigore per il riscatto del servizio non di ruolo.

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