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D.P.R. 18/1967

Art. 16 — Conferimento di funzioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/16parte di D.P.R. 18/1967
Art. 16. (Conferimento di funzioni) La carica di Segretario generale e' conferita ad un Ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario di I classe con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri. Con le forme indicate nel primo comma e' conferita la carica di capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica presso il Ministero degli affari esteri ad un Ambasciatore o a un Ministro plenipotenziario di I classe e sono conferite le funzioni di direttore generale e di ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero a un Ambasciatore o a un Ministro plenipotenziario. Con decreto del Ministro sono conferite a Ministri plenipotenziari le funzioni di vice capo del Cerimoniale, di capo del Servizio stampa e informazione, di capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi e di capo del Servizio storico e documentazione. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti Servizi anche consiglieri di Ambasciata; esperti estranei al Ministero degli affari esteri, dipendenti dallo Stato, possono essere chiamati a reggere temporaneamente il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi e il Servizio storico e documentazione con l'osservanza delle vigenti norme.

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