Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 158
D.P.R. 18/1967

Art. 158 — Previdenza e assistenza

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/158parte di D.P.R. 18/1967
Art. 158. (Previdenza e assistenza) Gli impiegati assunti con contratto regolato da legge locale che non preveda obbligo assicurativo per invalidita' vecchiaia e superstiti e per malattia possono essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia. Per l'assicurazione malattia, anche se la legge locale ne prevede l'obbligo, puo' provvedersi per particolari situazioni locali, in Paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, ad un'assicurazione integrativa presso l'ENPAS mediante contributo da ripartirsi fra Stato e beneficiari nella proporzione prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. Si applica il quarto comma dell'art. 165. I contratti di assicurazione con istituti assicurativi italiani sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli istituti stessi dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 157 Art. 159 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.