Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 143
D.P.R. 18/1967

Art. 143 — Congedi e aspettativa al personale all'estero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/143parte di D.P.R. 18/1967
Art. 143. (Congedi e aspettativa al personale all'estero) La durata del congedo ordinario del personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo; l'aumento e' di un quinto per i funzionari che rivestono i gradi di consigliere di legazione e superiori, o equiparati. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144 il periodo di congedo ordinario annuale stabilito per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, e' rispettivamente aumentato della meta' e di due terzi. Il congedo ordinario e' irrinunciabile e puo' essere fruito anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio. La durata del congedo straordinario e' aumentata fino a quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno. Il congedo ordinario e quello straordinario concesso per motivi diversi da quelli di salute possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero. I periodi di congedo ordinario comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di sei mesi. Il personale in servizio all'estero collocato in aspettativa cessa di appartenere ad ogni effetto all'organico dell'ufficio.

Modificato / richiamato da

Inserisce · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 142 Art. 144 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.