D.P.R. 18/1967
Art. 139 — Periti tecnici
Art. 139. (Periti tecnici) I periti tecnici assolvono presso l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero compiti di carattere tecnico in relazione al funzionamento dei servizi tecnici nonche' all'impiego e alla manutenzione delle apparecchiature a funzionamento meccanico, radio ed elettronico, compresi quelli relativi alla cifra e alle telecomunicazioni. Il ruolo di concetto dei periti tecnici comprende le seguenti qualifiche: perito tecnico capo; perito tecnico superiore; perito tecnico principale; primo perito tecnico; secondo perito tecnico; terzo perito tecnico. I periti tecnici occupano all'estero posti di: a) perito tecnico capo di I classe, se periti tecnici capi; b) perito tecnico capo, se periti tecnici capi e periti tecnici superiori; c) perito tecnico principale, se periti tecnici principali e primi periti tecnici; d) perito tecnico, se secondi e terzi periti tecnici. Al ruolo dei periti tecnici si accede mediante concorso per esami. I vincitori del concorso sono nominati per un anno terzi periti tecnici in prova. Al termine del periodo di prova essi, se giudicati idonei dal Consiglio di amministrazione, sono nominati terzi periti tecnici. In caso di giudizio sfavorevole il rapporto di impiego e' risolto con decreto del Ministro. Il periodo di prova e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale. Le promozioni a secondo e a primo perito tecnico sono effettuate per merito assoluto. La promozione a perito tecnico principale e' effettuata mediante concorso tra i primi periti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio. Le promozioni a perito tecnico superiore e perito tecnico capo sono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo.
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