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D.P.R. 18/1967

Art. 121 — Corsi

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/121parte di D.P.R. 18/1967
Art. 121. (Corsi) Durante il periodo di prova e nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo, gli impiegati di cancelleria e quelli della carriera degli assistenti commerciali seguono corsi di formazione di almeno tre mesi e corsi di lingue. I corsi di formazione per gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali sono completati da un periodo di applicazione di un anno presso il Ministero del commercio con l'estero o, d'intesa con quest'ultimo, presso altre Amministrazioni o enti. L'Amministrazione degli affari esteri tiene corsi di aggiornamento della durata di almeno tre mesi per gli impiegati di cancelleria e per gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali che si trovano nelle qualifiche di primo cancelliere o di cancelliere principale ed equiparate. Per gli assistenti commerciali tali corsi possono essere completati con un periodo di applicazione presso Amministrazioni o enti. Brevi corsi di informazione tecnica sono inoltre tenuti, per aree geografiche, al personale della carriera degli assistenti commerciali in servizio all'estero, ogni tre anni. Durante i corsi suddetti, ad eccezione di quelli di lingue, gli impiegati non prestano servizio negli uffici. La disposizione si applica agli impiegati specializzati nelle mansioni di intepretariato anche per i corsi di lingue.

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