D.P.R. 18/1967
Art. 107 — Promozioni a consigliere di Legazione
Art. 107. (Promozioni a consigliere di Legazione) Le promozioni a consigliere di Legazione sono effettuate mediante concorso. Sono ammessi al concorso i primi segretari di Legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti: a) abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica; b) abbiano prestato, fatta eccezione dei funzionari indicati alla successiva lettera c), negli uffici all'estero o in Organizzazioni internazionali due periodi di servizio, di almeno due anni ciascuno, in settori di attivita' diversi. In ogni caso i funzionari non specializzati devono aver esercitato per uno dei due periodi funzioni consolari o commerciali e quelli specializzati per materia devono aver esercitato per uno dei due periodi le funzioni della specializzazione; c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno sei anni in Paesi situati nell'area di specializzazione; d) abbiano comunque trascorso almeno tre anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento. I periodi di servizio e le funzioni espletate devono risultare da atti formali. I primi nove decimi dei posti messi a concorso sono attribuiti nell'ordine della graduatoria del concorso e l'altro decimo e' successivamente attribuito, per ordine di ruolo, ai funzionari piu' anziani nel grado i quali, dichiarati idonei nel concorso stesso, non siano compresi tra quelli cui sono stati attribuiti i primi nove decimi dei posti. Agli effetti del calcolo per la ripartizione dei posti, la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota del decimo. I funzionari che in tre concorsi non siano stati riconosciuti idonei non possono partecipare ad altro concorso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 748/06 — Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche autoritativoha disposto (con l'art. 28, comma 4) la modifica dell'art. 107, comma 4; (con l'art. 28, comma 5) l'abrogazione dell'art. 107 comma 6.
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