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D.P.R. 1480/1965

Art. 8 — Nomina a capo operaio La nomina a capo operaio nel ruolo del personale delle lavorazioni e nel ruolo del pers…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1480/art/8parte di D.P.R. 1480/1965
Art. 8. Nomina a capo operaio La nomina a capo operaio nel ruolo del personale delle lavorazioni e nel ruolo del personale dei servizi generali si consegue mediante scrutinio di merito comparativo, da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 9, entro il mese di dicembre di ciascun anno. Allo scrutinio vengono ammessi gli operai della categoria specializzati del rispettivo ruolo che appartengano alla categoria medesima da almeno tre anni, che contino non meno di dieci anni di servizio complessivo ininterrotto, che siano stati classificati "ottimo" nell'ultimo quinquennio e che abbiano la qualifica di mestiere determinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno, successivo.

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