D.P.R. 1480/1965
Art. 5 — Nomina in ruolo e passaggi a categorie superiori La nomina in ruolo ed il passaggio a categorie superiori, ec…
Art. 5. Nomina in ruolo e passaggi a categorie superiori La nomina in ruolo ed il passaggio a categorie superiori, eccezion fatta per quanto dispone l'articolo seguente per gli allievi operai e l'art. 8 per i capi operai, hanno luogo soltanto per pubblici concorsi, da effettuare con l'osservanza delle norme di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, mediante prova d'arte, esperimento pratico, od a scelta sulla base della valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali dei concorrenti, conformemente a quanto previsto nei relativi bandi in rapporto alla qualifica di mestiere richiesta per ciascun posto messo a concorso. Gli operai del Ministero della difesa che partecipano ai concorsi di cui al precedente comma per il passaggio a categoria superiore precedono nella graduatoria a parita' di merito, sia i candidati dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, sia i candidati esterni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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